Delibera assembleare.Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 24 aprile – 13 giugno 2013, n. 14930
Il potere di convocazione dell’assemblea condominiale spetta anche all’amministratore la cui nomina, che sia intervenuta per volontà dell’assemblea ritualmente svoltasi, non sia stata immediatamente seguita da un’accettazione della persona nominata. In tema di condominio di edifici, l’istituto della ‘prorogatio imperii’ - che trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condomini e nell’interesse del condominio alla continuità dell’amministratore - è applicabile in ogni caso in cui il condominio rimanga privato dell’opera dell’amministratore, e pertanto non solo nei casi di scadenza del termine di cui all’art. 1129, secondo comma, c.c., o di dimissioni, ma anche nei casi di revoca o [...]