Vizi.Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 12 aprile – 17 maggio 2013, n. 12047
La domanda risarcitoria è riconducibile all'azione prevista dall'art. 1492 co. I cod. civ., riconoscendo una somma pari al minor valore del bene oggetto della vendita, determinato in ragione della spesa occorrente per eliminare i vizi, ristabilendo l'equilibrio economico tra le prestazioni corrispettive. "La circostanza che successivamente l'immobile sarebbe stato alienato a terzi per un prezzo di poco superiore a quello a suo tempo pagato, non risulta di per sé idonea ad escludere l'incidenza di vizi sul valore di mercato del bene". Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 12 aprile – 17 maggio 2013, n. 12047Presidente [...]