Parti comuni – Cass. civ., sez. II, ord. 14 marzo 2025, n. 6819
Il negozio con cui, successivamente alla costituzione del condominio, si imprime ad un immobile, ab origine di proprietà di uno dei condomini, il vincolo di destinazione in perpetuo ad alloggio del portiere, non è sussumibile nella categoria delle obbligazioni propter rem, difettando il requisito della tipicità, giacché non esiste una disposizione di legge che contempli l'obbligazione reale tipica di concedere in uso perpetuo un bene immobile. Da ciò discende l'impossibilità di configurare, a carico di un cespite di proprietà individuale di un condòmino, l'esistenza di una obligatio propter rem che si risolva in un vincolo di destinazione perpetua di quel bene, [...]