Solidarietà tra condomino acquirente e condomino alienante
La solidarietà fra venditore e acquirente: l’art. 63, comma 2, disp. att. cod. civ., stabilisce che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, in solido con il precedente condomino, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Questa disposizione è diretta, con ogni evidenza, a tutelare il più possibile il condominio per quanto riguarda le spese condominiali relative al periodo in cui il precedente condomino trasferisce la proprietà dell’immobile a colui che gli subentra e così diventa il nuovo condomino. Non è sempre facile, infatti, per l’Amministratore, indicare al venditore e al compratore l’entità delle spese [...]