Avviso di convocazione. Cass. Civ. Sent.25 novembre 2010 n. 23946
Avviso di convocazione, necessaria la conferma della "ricevuta, non solo la spedizione. Cassazione, sentenza 25 novembre 2010 n. 23946. " Per il condominio non è sufficiente allegare la prova dell’avvenuto invio bensì anche dimostrare la ricezione dell’avviso di convocazione da parte del destinatario. Prova che può essere data mediante esibizione dell’avviso di ricevimento della comunicazione (raccomandata con ricevuta di ritorno) o con qualunque altro atto idoneo a raggiungere lo stesso scopo. La spedizione non equivale a ricezione e non prova la ritualità della convocazione.”