Archivio 2011

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Responsabilità penale dell’amministratore. Sent.Cass.pen.Sez.III, 14 aprile 1976, n.4676

Cass. pen., sez. III, (ud. 14 marzo 1975) 14 aprile 1976, n. 4676 - Pres. Marmo, Rel. Provitera-Zucca - P.M. Sullo Reato - Causalità (rapporto di) - Obbligo giuridico di impedire l'evento - Personalità della responsabilità penale - Responsabilità di amministratore di condominio - Fondamento: rapporto di causalità in ordine alla omissione di una condotta dovuta. La responsabilità penale dell'amministratore di condominio va considerata e risolta nell'ambito del capoverso dell'art. 40 Cod. pen., che stabilisce che 'non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Per rispondere del mancato impedimento di un evento è, cioè, [...]

Distanze tra costruzioni, violazioni, limitazione di una servitù, danno in re ipsa.Sent. Cass. civ. Sez.II n.7972 del 27.03.2008

Cassazione   Cassazione civile, sez. II, sentenza 27.03.2008 n. 7972 Distanze tra costruzioni, violazioni, limitazione di una servitù, danno in re ipsa   La Sezione II Civile Svolgimento del processoCon atto notificato l'11 ottobre 1997 D.L.A. conveniva in giudizio,dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania, F. F. e, premesso di essere proprietario, per averlo acquistato dalla Pantogia srl con atto pubblico di compravendita in data ****, di un appartamento posto al primo piano sopraelevato di un edificio sito nel complesso immobiliare "****" in località "****",territorio di ****, contraddistinto con il n. **** e censito in catasto alla partita ****, foglio ****, [...]

Amministratore vero professionista (nota a Cass. del 08.01.2001 n.6)

Amministratore vero professionista (nota a Cass. del 08.01.2001 n.6) Lento ma inevitabile il cammino verso la necessaria "professionalita’" dell’amministratore condominiale. Una prima vera svolta e’ stata impresa dalla legge che ha decretato il condominio quale sostituto d’imposta. Finalmente la recente sentenza della Cassazione n. 976/2000 ha individuato il domicilio del condominio coincidente con quello privato dell’amministratore che lo rappresenta. Vale la pena di aggiungere alle valutazioni espresse dalla S.C. che il condominio quale ente di gestione non ha una sede in senso tecnico, ancor piu’ evidente tale esigenza di ordine pratico per la maggior parte dei condomini che non usufruiscono [...]

Debiti del vecchio proprietario

Nel caso di fallimento di un condomino, per soddisfare le spese gravanti sull'unità immobiliare del fallito, l'amministratore si farà autorizzare dall'Assemblea a chiedere agli altri condòmini il versamento, pro-quota millesimale, di tale importo: inoltre dovrà insinuarsi nel passivo fallimentare. Una volta recuperati gli importi del fallito dalla Curatela Fallimentare e/o dal nuovo proprietario, come da 2° comma art. 63 disposizioni attuative del C. C., gli stessi verranno restituiti ai Condòmini che li hanno anticipati.

Debiti del vecchio proprietario. Sent. Cass.civ.n.7353/96

In caso di nuovo condómino, la ripartizione di spese in deroga ai principi legali, non lo vincola se non abbia manifestato la volontà ad aderirvi. Cassazione del 09/08/1996 n. 7353. L'efficacia di una convenzione con la quale, ai sensi dell'art.1123 primo coma, cod.civ., si deroga al regime legale di ripartizione delle spese non si estende, in base all'art.1372 cod.civ., agli aventi causa a titolo particolare degli originari stipulanti, a meno che detti aventi causa non abbiano manifestato il loro consenso nei confronti degli altri condomini, anche per fatti concludenti, attraverso un'unica manifestazione tacita di volontà, dalla quale possa desumersi un determinato [...]

Debiti del vecchio proprietario. Sent. Cass.civ.n.16975/2005

  Obbligo del nuovo proprietario al pagamento dei contributi condominiali precedenti  Cassazione civile Sentenza 18/08/2005, n. 16975 L’art. 63, co. 2°, disp. att. cod. civ., che limita al biennio precedente all’acquisto l’obbligo del successore nei diritti di un condomino di versare, in solido con il dante causa, i contributi da costui dovuti al condominio, è una norma speciale rispetto a quella posta, in tema di comunione in generale, dall’art. 1104, ultimo comma, cod. civ., che rende il cessionario obbligato, senza alcun limite di tempo, in solido con il cedente, a pagare i contributi dovuti dal cedente e non versati.Pertanto, in [...]

Debiti del vecchio proprietario. Sent. Cass.civ.Sez.Unite,n.5035/2002

 Cass. civ., sez. Unite, 08-04-2002, n. 5035 In caso di azione giudiziale dell'amministratore del condominio per il recupero della quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, è passivamente legittimato il vero proprietario di detta unità e non anche chi possa apparire tale - come il venditore il quale, pur dopo il trasferimento della proprietà (non comunicato all'amministratore), abbia continuato a comportarsi da proprietario - , difettando, nei rapporti fra condominio, che è un ente di gestione, ed i singoli partecipanti ad esso, le condizioni per l'operatività del principio dell'apparenza del diritto, strumentale essenzialmente ad esigenze [...]

Debiti del vecchio proprietario. Sent. Cass.civ.n.6323/2003

  Cass. N° 6323 del 18/4/2003 In caso di vendita, le spese per la conservazione delle parti comuni dell’edificio, sono a carico di colui che è condomino nel momento in cui è nata la necessità di eseguire le relative opere, e non nel momento in cui vi sia una deliberazione di approvazione da parte dell’assemblea condominiale (che potrebbe essere successiva alla vendita).

Debiti del vecchio proprietario. Sent. Cass. civ., Sez.II, n.15288/2005

  Obbligo dei condomini di contribuire al pagamento delle spese condominiali Cass. Sez. II Civile, sentenza n. 15288 del 21 luglio 2005. L'obbligo dei condomini di contribuire al pagamento delle spese condominiali sorge per effetto della delibera dell'assemblea che approva le spese stesse e non a seguito della successiva delibera di ripartizione volta soltanto a rendere liquido un debito preesistente e che può anche mancare ove esistano tabelle millesimali, per cui l'individuazione delle somme concretamente dovute dai singoli condomini è il frutto di una semplice operazione aritmetica. Ciò non va confuso con la disciplina posta dall'art. 63 comma 1 disp. [...]

Debiti del vecchio proprietario. Sent.Cass.Sez.III,n.1956/2000

Cassazione Sez. III n. 1956 del 22/02/2000 L'acquirente di una unità immobiliare, inserita in un condominio risponde solamente delle spese condominiali sorte in epoca successiva all'acquisto, e ha diritto di rivalersi nei confronti del vecchio proprietario per i debiti accumulati in epoca precedente. In questo caso vale infatti il principio generale della personalità delle obbligazioni, e non quello dell'ambulatorietà passiva, come di norma nell'art. 63, att. c.c..