Archivio 2011

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Amministratore giudiziario. Cass. civ., sez. II, 9 febbraio 1977, n. 571.

  L'amministratore della cosa comune nominato dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 1105, quarto comma, c.c., al pari dell'amministratore nominato dall'assemblea dei comproprietari, ha il mero compito di amministrare, non già quello di deliberare o di risolvere conflitti di diritti soggettivi tra i vari cointeressati; la risoluzione dei conflitti di diritti soggettivi tra i comproprietari costituisce, infatti, compito esclusivo dell'autorità giudiziaria in sede contenziosa, ovvero dell'autonoma condotta contrattuale degli interessati.Cass. civ., sez. II, 9 febbraio 1977, n. 571.

Posti auto non equivalenti in condominio. Cassazione civile , sez. II, sentenza 07.12.2006 n° 26226

Posti auto non equivalenti in condominio: illegittima la scelta in base ai millesimi Cassazione civile , sez. II, sentenza 07.12.2006 n° 26226 La sentenza della Cassazione n. 26226, depositata il 7 dicembre 2006, ha confermato l’illegittimità di una delibera condominiale che aveva consentito la scelta del posto auto in funzione dei millesimi di proprietà. La vicenda giudiziaria ha riguardato un condominio in cui i posti auto si trovavano in un garage condominiale ad uso promiscuo ed il problema di fondo era rappresentato dalla circostanza che “i posti auto (in totale nove) non erano equivalenti in quanto i posti 7 e [...]

Poteri dell’amministratore. Cass. civ. Sez. II, 6.2.2009 n° 3044

Cass. civ. Sez. II, 6.2.2009 n° 3044     POTERI DELL’AMMINISTRATORE - L'amministratore del condominio non è legittimato all'esperimento di azioni reali contro i singoli condomini o contro terzi dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela di diritti reali dei condomini su cose o parti dell'edificio condominiale che esulino dal novero degli atti meramente conservativi (al cui compimento l'amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1130, n. 4, c.c.). Svolgimento del processoCon atto di citazione notificato il 19 giugno 1997 il condominio di via (OMISSIS), conveniva davanti al Tribunale di Roma la Star's Company s.r.l., proprietaria [...]

Avviso di convocazione. Cass. Civ. Sent. del 29 luglio 1978

  Morte del condomino   Cassazione Civile Sentenza del 29 luglio 1978,  n. 3798.     In caso di morte del condomino l'amministratore può intestare l'avviso di convocazione al defunto ed inviarlo al suo ultimo domicilio (Cass. 29/7/1978, n. 3798). Può anche, se il regolamento lo prevede, intestarlo impersonalmente e collettivamente "Agli eredi di..." ed inviarlo allo stesso domicilio, a nulla rilevando, ai fini della regolarità della convocazione, che il portiere non ne curi la consegna (Cass. 17/4/1969, n. 1215).

Avviso di convocazione Cass. Civ. Sent. del 4 febbraio 1999 n.985

Vendita dell'unità immobiliare Cassazione Civile Sentenza del 4 febbraio 1999 n. 985  Se un'unità immobiliare è stata venduta, l'acquirente ha il diritto di essere convocato per l'assemblea solo se abbia notificato o quanto meno comunicato all'amministratore l'avvenuto passaggio di proprietà, non essendo l'amministratore tenuto a verificare periodicamente i registri immobiliari (Cass. 4/2/1999, n. 985).

Aviso di convocazione. Cass. Civ. Sent. del 16 febbraio 1996 n.1206

  Comproprietà fra due o più persone(per es. moglie e marito) Cassazione Civile Sentenza del 16 febbraio 1996 n.1206.   In tale ipotesi l'avviso di convocazione dovrà essere inviato a tutti; se però l'avviso è stato dato ad uno solo dei comproprietari e ricorrono circostanze tali da indurre il giudice a ritenere che chi l'ha ricevuto abbia avvisato anche gli altri o l'altro (come nel caso di due coniugi conviventi che non siano in contrasto d'interessi), la convocazione, ha precisato la Cassazione con sentenza n. 1206 del 16/2/1996, è valida. Non altrettanto se il coniuge è legalmente separato e non [...]

Avviso di convocazione Corte d’Appello di Genova Sent. del 22/7/1985

Corte d'Appello di Genova Sentenza del 22 luglio 1985   Se l'appartamento è stato dato in locazione l'amministratore è tenuto a convocare il proprietario anche nei casi in cui abbia diritto di partecipare all'assemblea il conduttore, o abbiano diritto a parteciparvi entrambi, qualora si tratti di dibattere e deliberare sia su argomenti di competenza del proprietario, sia su argomenti di competenza del conduttore; spetta pertanto al condomino-locatore, nell'ambito del rapporto di locazione, avvisare il conduttore del giorno, dell'ora e del luogo in cui si terrà l'assemblea, comunicandogli altresì l'ordine del giorno. Per la Corte d'Appello di Genova  l'onere di convocare [...]

Avviso di ocnvocazione. Cass. Civ. Sent. 4 febbraio 1999 n. 985

  Cassazione Civile Sentenza 4 febbraio 1999 n. 985.  All'assemblea devono essere convocati tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi, anche se residenti in altra città o all'estero, a meno che non abbiano formalizzato e comunicato all'amministratore la nomina di un delegato cui inviare di volta in volta l'avviso di convocazione; la mancata convocazione anche di un solo condomino, infatti, produce l'annullabilità delle deliberazioni che dovessero essere adottate, a nulla rilevando che il voto dell'assente si dimostri, numeri alla mano, ininfluente ai fini della richiesta maggioranza, o che, trattandosi di decidere se resistere o meno in giudizio, a non [...]

Avviso di convocazione. Cass. Civ. Sent. 1 aprile 2008 n.8449

Cassazione SENTENZA N. 8449 DEL 01/04/2008  -  VALIDITÀ DELLA CONVOCAZIONE ASSEMBLEARE INFORMALE  E' valida la convocazione per l'assemblea condominiale consegnata informalmente al congiunto residente del condomino che non vive nell'immobile, se all'interno del condominio si è consolidata una prassi in tal senso e sempre che il regolamento condominiale non imponga un particolare obbligo di forma.

Avviso di convocazione. Cass. Civ. Sez. Unite 7 marzo 2005,n.4806

  Cass. civ., Sez. Unite 07/03/2005, n. 4806  “ La mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'articolo 1137 c.c., comma 3, (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), e' valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.”