Art.1101 c.c.
Art. 1101 quote dei partecipantiLe quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali. Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote.
Art. 1101 quote dei partecipantiLe quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali. Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote.
Art. 1100 Norme regolatrici Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a piu' persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti.
Riforma del condominioAncora molte questioni da chiarire e modifiche da valutare L’8 marzo 2011 è iniziata, alla commissione Giustizia della Camera, la discussione del Ddl Ac 4041, già passato all'esame del Senato lo scorso gennaio. La riforma è uscita dal Senato con un voto quasi unanime (astenuti Udc e Idv) ma con un punto interrogativo, quello sulla capacità giuridica del condominio. Una questione molto dibattuta tra i giuristi ma considerata poco pertinente dal padre della riforma, Michele Costantino, docente all'università di Bari. Sulla questione della modifica delle tabelle millesimali è stato Pierantonio Lisi, ricercatore all'università di Foggia, che [...]
Cassazione civile II sezione n. 2179/2011 depositata il 31/01/2011 Presidente dott.Schettino Olindo relatore dott.D'Ascola Pasquale SENTENZA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1) Tra il 1991 e il 1997 Tizio svolgeva attivita' di amministratore del Condominio di via ....... Vantando un credito per anticipazioni fatte in favore del Condominio per circa L. 68 milioni, lo conveniva avanti il tribunale di Napoli il 2 gennaio 1998. Il Tizio resisteva inoltre alla domanda riconvenzionale con la quale il condominio chiedeva, quantificandoli in cento milioni di lire, il risarcimento dei danni arrecati da inadempienze varie commesse nella qualita' di amministratore. Il tribunale il 21 gennaio 2002 [...]
Resoconto della II Commissione permanente (Giustizia) II Commissione SOMMARIO Martedì 5 aprile 2011 AUDIZIONI INFORMALI: Audizione del professore Giovanni Di Rosa, ordinario di diritto privato presso l'Università di Catania, del professore Michele Costantino, ordinario di diritto privato presso l'Università di Bari e del dottor Raffaele Corona, già Presidente della II sezione civile della Corte di cassazione, in relazione all'esame della proposta di legge C. 4041, approvata dal Senato, recante modifiche alla disciplina del condominio negli edifici ... SEDE REFERENTE: Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio. - Abbinamento delle [...]
Cass.civ.sez. II, 02-10-2000 - n. 13013 Le delibere condominiali, analogamente a quelle societarie, sono nulle soltanto se hanno un oggetto impossibile o illecito, ovvero che non rientra nella competenza dell'assemblea, o se incidono su diritti individuali inviolabili per legge. Sono invece annullabili, nei termini previsti dall'art. 1137 cod. civ., le altre delibere "contrarie alla legge o al regolamento di condominio", tra cui quelle che non rispettano le norme che disciplinano il procedimento, come ad esempio per la convocazione dei partecipanti, o che richiedono qualificate maggioranze per formare la volontà dell'organo collegiale, in relazione all'oggetto della delibera da approvare.
Cass. civ. sez. II, 01-10-1999 - n. 10886 Prevista all'ordine del giorno di un'assemblea condominiale l'approvazione di una spesa, l'omessa indicazione dei criteri di ripartizione della medesima, ancorché quelli adottati divergano da quelli disposti dal codice civile o dal regolamento - nella specie tabelle millesimali, in proporzione all'uso del bene per il quale la spesa è stata affrontata - non determina la nullità della delibera, bensì l'annullabilità, da far valere nei termini stabiliti dall'art. 1137 cod. civ., trattandosi di lacuna formale, incidente sul procedimento di convocazione e informazione dei condomini, mentre la sanzione di nullità è comminata se non tutti [...]
Cass.civ. sez. II, 03-02-1999 - n. 875 Poiché l'art. 1136 cod. civ. non prescrive particolari modalità di notifica ai condomini dell'avviso di convocazione per la regolarità delle relative assemblee, la comunicazione può essere data con qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo, e può essere provata da univoci elementi dai quali risulti , anche in via presuntiva, che il condomino ha , in concreto, ricevuta la notizia della convocazione (Nella specie, il giudice del merito - la cui decisione è stata confermata dalla S.C. in base all'enunciato principio - aveva considerato raggiunta detta prova alla stregua della dimostrata spedizione della [...]
Cass. civ. sez. II, 19-08-1998 - n. 8199 E' a carico del condominio - o supercondominio - convenuto dal condomino per la declaratoria di nullità, assoluta e insanabile, della delibera perché adottata senza convocarlo, l'onere di dimostrare, anche mediante presunzioni, che invece tutti i condomini sono stati tempestivamente avvisati, ai sensi degli artt. 1105, terzo comma, e 1136, penultimo comma, cod. civ..
Cass. civ. sez. II, 27-03-2003 - n. 4531 In tema di condominio di edifici, la nullità della delibera assembleare per omessa comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fatta valere da ciascun condomino, trattandosi di nullità assoluta, ma quando il condomino nei cui confronti la comunicazione è stata omessa è presente in assemblea si presume che ne abbia avuto comunque notizia, rimanendo l'eventuale irregolarità della sua convocazione conseguentemente sanata.