Archivio 2011

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Nullità di una delibera assembleare Cass. Civ.Sezione II, 27-03-2003 – n. 4531

Cassazione Civile Sezione II, 27-03-2003 - n. 4531 In tema di condominio di edifici, la nullità della delibera assembleare per omessa comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fatta valere da ciascun condomino, trattandosi di nullità assoluta, ma quando il condomino nei cui confronti la comunicazione è stata omessa è presente in assemblea si presume che ne abbia avuto comunque notizia, rimanendo l'eventuale irregolarità della sua convocazione conseguentemente sanata.

Assemblea di condondominio Cass. civ., sez. II, 20-04-2001, n. 5889

Cass. civ., sez. II, 20-04-2001, n. 5889 Il sindacato dell'Autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, deve comprendere anche l'eccesso di potere, ravvisabile quando la decisione sia deviata dal suo modo di essere, perché in tal caso il giudice non controlla l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire solo che essa [...]

Ordine del giorno di una convocazione assembleare Cass. civ., sez. II, 20-04-2001, n. 5889

Cass. civ., sez. II, 20-04-2001, n. 5889 L'omessa indicazione di un argomento , poi deliberato, nell'ordine del giorno di un'assemblea condominiale non può essere rilevata dal condomino dissenziente nel merito, se non ha preliminarmente eccepito in quella sede l'irregolarità della convocazione.

Nullità di una delibera assembleare Cass. civ., sez. II, 18-04-2002, n. 5626

Cass. civ., sez. II, 18-04-2002, n. 5626 La nullità di una delibera condominiale è disciplinata dall'art. 1421 cod. civ., a norma del quale chiunque vi ha interesse può farla valere e quindi anche il condomino che abbia partecipato, con il suo voto favorevole, alla formazione di detta delibera, salvo che con tale voto egli si sia assunto o abbia riconosciuto una sua personale obbligazione.

AC 4041

PRIMA LETTURA SENATO Disegno di legge (S. 355 T.U. con S. 71, S. 399, S. 1119, S. 1283) Iter in Commissione Esame in Commissione (iniziato il 24 settembre 2008 e concluso il 17 novembre 2010) Iter in Assemblea Discussione in Assemblea (iniziata il 19 gennaio 2011 e conclusa il 26 gennaio 2011. Approvato in T.U.) PRIMA LETTURA CAMERA Proposta di legge C. 4041 Trasmessa dal Senato il 27 gennaio 2011 - abbinata con C. 541, C. 2514, C. 2608, C. 3682, C. 4168 Iter in Commissione Esame in Commissione (iniziato l'8 marzo 2011)

Contabilità del condominio Cass. Civ. II Sez., 28/01/2004 n. 1544

La Corte di Cassazione con la citata sentenza torna nuovamente su alcuni interessanti aspetti relativi alla materia condominiale, confermando gli orientamenti espressi dalla precedenza giurisprudenza di legittimità.In particolare, la Corte statuisce che: - La contabilità di un condominio deve essere improntata a semplicità di forme senza il rispetto delle formalità prescritte dal codice per i bilanci societari, assumendo rilievo solo l’esattezza delle poste attive e passive iscritte nel rendiconto. L’omissione o la mancata precisazione del documento di bilancio dei nomi dei singoli condomini morosi, è del tutto ininfluente sulla legittimità della delibera di approvazione dello stesso, non potendosi individuare una [...]

Documenti contabili del condominio Cass. civ., sez. 2 sent. 29.11.2001, n. 15159

In tema di condominio negli edifici, ciascun condomino ha la facoltà di ottenere dall'amministratore l'esibizione dei documenti contabili non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, ma anche al di fuori di tale sede, senza la necessità di specificare la ragione per la quale egli intende prendere visione o estrarre copia dei documenti medesimi, sempre che l'esercizio di tale potere non intralci l'attività amministrativa e non sia contrario ai principi di correttezza, ed i relativi costi siano assunti dai condomini istanti. (Cass. civ., sez. 2 sent. 29.11.2001, n. 15159)

Documenti contabili Cassazione Civile, sez. II, 08-08-2003, n. 11940

In tema di condominio, la mancata disponibilità della documentazione contabile in sede di approvazione del consuntivo da parte dei condomini comporta la violazione, da parte dell'amministratore, dell'obbligo di rendiconto e la conseguente invalidità della delibera di approvazione, ciò che non si verifica quando la disponibilità della documentazione manchi in sede di approvazione del preventivo dove, normalmente, l'approvazione della previsione di spesa viene fatta sulla base della gestione dell'anno precedente, e dove, soprattutto, la documentazione sulle spese potrà essere conseguita una volta che esse siano state effettuate, e non in via preventiva. (Cassazione Civile, sez. II, 08-08-2003, n. 11940)

Documenti contabili Cass. civ., Sez. II, Sentenza 19 Maggio 2008 , n. 12650

La violazione del diritto di ciascun condomino di esaminare a sua richiesta secondo adeguate modalità di tempo e di luogo la documentazione attinente ad argomenti posti all'ordine del giorno di una successiva assemblea condominiale determina l'annullabilità delle delibere ivi successivamente approvate, riguardanti la suddetta documentazione, in quanto la lesione del suddetto diritto all'informazione incide sul procedimento di formazione delle maggioranze assembleari. In tema di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea condominiale, benché l'amministratore del condominio non abbia l'obbligo di depositare la documentazione giustificativa del bilancio negli edifici, egli è tuttavia tenuto a permettere ai condomini che ne facciano richiesta di [...]

Legittimazione processuale attiva dell’amministratore.

Legittimazione processuale attiva dell'amministratore In base agli artt. 1130 e 1131 cod. civ. la legittimazione processuale attiva dell'amministratore di un condominio è delimitata dai poteri sostanziali spettantigli per legge o ampliati, nell'ambito della realizzazione dell'interesse comune, dal regolamento condominiale o da valida delibera dell'assemblea. Pertanto, le delibere che l'amministratore, ai sensi dell'art. 1130, n. 1, cod. civ., è legittimato ad eseguire, agendo a tal fine anche in giudizio, sono soltanto quelle che rientrano nei poteri deliberativi dell'assemblea e perciò non incidono sui diritti esclusivi dei singoli condomini. Sez. II, sent. n. 278 del 14-01-1997.