Archivio 2011

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Legittimazione ad agire in giudizio

Legittimazione ad agire in giudizio Per il disposto degli artt. 1130 e 1131 cod. civ., l'amministratore del condominio ha la legittimazione ad agire in giudizio, nei confronti del condomino moroso per la riscossione dei contributi, senza necessità di autorizzazione da parte dell'assemblea, rilevando l'esistenza o meno di uno stato di ripartizione delle spese approvato dall'assemblea soltanto in ordine alla fondatezza della domanda, con riferimento all'onere probatorio a suo carico. Sez. II, sent. n. 2452 del 15-03-1994.

Autonomia di rappresentanza dell’amministratore

Autonomia di rappresentanza dell’amministratore L'amministratore del condominio ha il potere autonomo di rappresentanza processuale dell'insieme dei condomini quando sia necessario far osservare, da parte dei singoli partecipanti, le norme contenute nel regolamento di condominio che, anche se disciplinano l'uso di parti di proprietà esclusiva, sono dettate nell'interesse comune, come quelle che, vietando di adibire gli appartamenti e le loro pertinenze ad usi diversi da quelli specificamente previsti, tendono a tutelare l'interesse generale al decoro, alla tranquillità ed all'abitabilità dell'intero edificio. Sez. II, sent. n. 10288 del 23-10-1990.

Potere dell’amministratore

Potere dell’amministratore L'amministratore del condominio è legittimato a fare valere in giudizio, a norma dell'art. 1130, n. 1, cod. civ., e dell'art. 1131 cod. civ., le norme del regolamento condominiale, anche se si tratta di clausole che disciplinano l'uso delle parti del fabbricato di proprietà individuale, purché siano rivolte a tutelare l'interesse generale al decoro, alla tranquillità ed all'abitabilità dell'intero edificio. (Nella specie, un condomino aveva destinato a discoteca e sala da ballo i locali seminterrati di sua proprietà esclusiva che, a termini di regolamento, dovevano essere adibiti a magazzino). Sez. II, sent. n. 397 del 23-01-1989.

Responsabilità solidale dei condomini

Responsabilità solidale dei condomini Le obbligazioni contratte verso i terzi dall'amministratore del condominio (o da chi altri sia stato delegato dai condomini a contrarle) per conto del condominio e nei limiti delle sue attribuzioni o eseguendo deliberazioni dell'assemblea, sono direttamente riferibili ai singoli condomini che, in base all'art. 1284 cod. civ., sono, quindi, solidalmente responsabili, nei confronti del terzo, dell'adempimento delle predette obbligazioni, salvo il diritto di chi ha pagato di esercitare verso i condomini condebitori il diritto di regresso e di dividere il debito nei rapporti interni; pertanto, il terzo creditore del condominio può agire per la tutela del [...]

Potere per il condomino di agire personalmente

Potere per il condomino di agire personalmente La peculiare natura del condominio, ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi componenti, i quali devono intendersi rappresentati ex mandato dall'amministratore, comporta che l'iniziativa giudiziaria di quest'ultimo a tutela di un diritto comune dei condomini non priva i medesimi del potere di agire personalmente a difesa di quel diritto nell'esercizio di una forma di rappresentanza reciproca atta ad attribuire a ciascuno una legittimazione sostituiva scaturente dal fatto che ogni singolo condomino non può tutelare il proprio diritto senza necessariamente e contemporaneamente difendere i diritti degli altri condomini. Pertanto, il [...]

Accertamento del diritto condominiale

Accertamento del diritto condominiale Ogni partecipante al condominio è titolare della facoltà di agire anche da solo e individualmente a difesa dei diritti comuni inerenti al fabbricato condominiale ed alle sue componenti. Pertanto, sussiste la legittimazione del singolo condomino ad agire, in base all'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765, per l'accertamento del diritto condominiale di uso degli spazi di parcheggio inerenti al fabbricato. Sez. II, sent. n. 4465 del 20-04-1995.

Legittimazione dei condomini

Legittimazione dei condomini I condomini, i quali non hanno personalmente partecipato al giudizio di primo grado siccome rappresentati nel processo dall'amministratore del condominio, possono proporre impugnazione in luogo dell'amministratore, presente nel giudizio di primo grado, ma non appellante. Non sussistono, infatti, impedimenti a che i singoli condomini, i quali in primo grado hanno partecipato al giudizio siccome rappresentati dall'amministratore, propongano personalmente l'impugnazione, se l'amministratore non impugna. Sez. II, sent. n. 2392 del 12-03-1994.

Potere del singolo condomino d’intervenire nel giudizio

Potere del singolo condomino d'intervenire nel giudizio Il principio per cui, essendo il condominio un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa di diritti connessi alla detta partecipazione, né quindi del potere d'intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore del condominio e di avvalersi dei mezzi d'impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti dell'amministratore stesso, che vi abbia fatto acquiescenza, non trova applicazione con riguardo alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione [...]

Diritti autonomi di ciascun condomino

Diritti autonomi di ciascun condomino Il condominio non è un soggetto giuridico dotato di propria personalità distinta da quella di coloro che ne fanno parte, bensì un semplice ente di gestione, il quale opera in rappresentanza e nell'interesse comune dei partecipanti, limitatamente all'amministrazione e al buon uso della cosa comune, senza interferire nei diritti autonomi di ciascun condomino. Ne deriva che l'amministratore, per effetto della nomina ex art. 1129 cod. civ., ha soltanto una rappresentanza "ex mandato" dei vari condomini e che la sua presenza non priva questi ultimi del potere di agire personalmente a difesa dei propri diritti sia [...]

Difesa dei diritti esclusivi

Difesa dei diritti esclusivi Configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all'edificio condominiale, né, di conseguenza, di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata assunta dall'amministratore, nonché di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio rappresentato dall'amministratore. Sez. II, sent. n. 5084 del 29-04-1993,