La scelta tra Associazione o un qualsiasi ente per il corso di formazione dell’amministratore di condominio.
La legge 220/2012 “ Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici” ha novellato il capo del codice civile dedicato al condominio negli edifici (artt. 1117 e ss.).
Le principali novità riguardano la disciplina relativa all’amministratore del condominio che resta ancora svincolato da un ordine di appartenenza.
A tal proposito è stata approvata la L.4 gennaio 2013, n.4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” proprio per regolamentare tutte quelle professioni, tra cui l’amministratore di condominio, che non sono ordinistiche e riconoscendo a pieno titolo all’articolo 2 le associazioni professionali al fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole della concorrenza.
Le associazioni garantiscono la presenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione.
Art. 2 comma 3)
Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell’art. 27-bis del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.
Art. 2 comma 3)
Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche’ ottenere informazioni relative all’attivita’ professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.
Queste sono le garanzie che fornisce un’associazione iscritta al Ministero dello Sviluppo economico
L’art. 1, comma 9, lettera a) del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 9, dispone che “con regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i requisiti necessari per esercitare l’attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dall’art. 71 bis, primo comma, lettera g) delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220.
Ed ecco il decreto ministeriale del 13 agosto 2014, n. 140 ,“Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché’ dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali”
- L’articolo 1 (Oggetto e definizioni) definisce l’ambito di applicazione della disciplina regolamentare e cioè i criteri, le modalità e i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori per gli amministratori nonché i requisiti del formatore e del responsabile scientifico.
- L’articolo 2 (Finalità della formazione e dell’aggiornamento) indica gli obiettivi che le attività di formazione annuale e periodica devono perseguire.
- L’articolo 3 (Requisiti dei formatori) disciplina i requisiti di onorabilità e professionalità ed i titoli necessari per svolgere l’attività di formazione.
- L’articolo 4 (Responsabile scientifico) introduce e disciplina la figura del responsabile scientifico e le sue funzioni;
- L’articolo 5 (Svolgimento e contenuti dell’attività di formazione e di aggiornamento) prevede in dettaglio i contenuti e la durata dei corsi di formazione iniziale e periodica degli amministratori di condominio. Il predetto articolo dispone, inoltre, che i dati relativi a ciascun corso (inizio, modalità di svolgimento, nominativi dei formatori e del responsabile scientifico) siano comunicati tramite posta certificata al Ministero della giustizia e che i citati corsi possano essere svolti anche in via telematica, fatto salvo l’esame finale, che deve aver luogo nella sede individuata dal responsabile scientifico.
Nulla viene detto in merito alla legge 4/2013
Il legislatore dapprima riconosce la professionalizzazione dell’amministratore di condominio e affida alla relativa associazione professionale, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti (art. 2, comma 3, l.4/2013), e poi annulla tali prerogative alle associazioni che non vengono neppure toccate dal decreto sulla formazione professionale dell’amministratore di condominio (D.M. 140/2014)
Non sono previsti registri ad hoc dei formatori e dei responsabili scientifici, né uno specifico sistema di controlli sui corsi di formazione e sul possesso dei richiesti requisiti da parte dei formatori e dei responsabili scientifici. E ciò, si legge nel parere del Consiglio di Stato “[…] in quanto, nell’ambito della discrezionalità riservata al Ministero dalla normativa di riferimento, […] si è preferito non far gravare sul bilancio del Dicastero gli ulteriori oneri che deriverebbero dall’espletamento delle predette incombenze”.
Tutto ciò non ha fatto altro che implementare la nascita di organismi, enti o qualsivoglia forma di aggregazione che improvvisamente hanno cominciato ad erogare corsi di formazione per l’amministratore di condominio, fregiandosi del potere di rilascio di attestati ABILITANTI o attestazioni di COMPETENZA O CERITFICAZIONI DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI.
Si precisa a tal proposito che la certificazione delle competenze professionali è prevista dal D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, ancora in corso di implementazione, dato che prevede la pubblicazione, da parte dei Ministeri del Lavoro e dell’Istruzione, Università e Ricerca, di un Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, al quale dovrebbero poi raccordarsi anche le qualifiche regionali (nota dl Ministero dello sviluppo economico).
I prezzi bassissimi a cui vengono proposti i corsi forse dovrebbero far riflettere l’utente sulla qualità degli stessi, inoltre dopo la formazione iniziale l’utente divenuto amministratore di condominio dovrebbe interrogarsi sul suo futuro….dove frequenterà il corso di aggiornamento e quali i costi per sostenerlo, a chi chiederà consigli e consulenze essenziali per la crescita corretta della professione, chi gli darà la possibilità di frequentare stage formativi, convegni a tema, chi lo terrà costantemente informato e aggiornato sugli sviluppi legislativi e le norme da applicare, la risposta a tutti questi interrogativi è A.IM.A. che da sempre supporta e forma i suoi iscritti con dedizione e professionalità, integrità e onestà.