Risarcimento danni.Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 8 aprile – 8 maggio 2013, n. 10898
In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiale abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 8 aprile - 8 maggio 2013, n. 10898Presidente Triola – Relatore Bursese Svolgimento del processo Con atto di citazione notificata in data 20 maggio 1993 M.C. conveniva avanti al Tribunale di Roma il condominio del fabbricato sito [...]