Litisconsorzio necessario.Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 6 aprile – 9 maggio 2013, n. 10996
L'esigenza del litisconsorzio necessario fra tutti i condomini è da rapportarsi all'opponibilità del giudicato (relativo alla comproprietà dei condomini su un bene ovvero alla proprietà esclusiva di esso) nei confronti dei soli soggetti che hanno partecipato al giudizio, posto che gli altri partecipanti al condominio, rimasti pretermessi, non potrebbero giovarsi del giudicato sull'accertamento della natura comune del bene facente parte dell'edificio condominiale, né restare esclusi dalla proprietà di esso in forza dell'accoglimento della contrapposta domanda di accertamento della proprietà esclusiva. Va aggiunto che non è applicabile ai rapporti assoluti, la disciplina specifica dei rapporti obbligatori, secondo cui gli effetti favorevoli [...]