Danni da allagamento.Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 17140/12; depositata il 9 ottobre
Ai sensi dell'art. 1181 c.c. il creditore può rifiutare un adempimento parziale, anche se la prestazione è divisibile (salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente), e l'esercizio di tale facoltà non può ridondare in termini di colpa per il creditore, giacché siffatta conclusione implicherebbe, in contrasto con l'espresso disposto della norma citata, l'imposizione al creditore di un obbligo di fruizione di prestazione parziale ( cfr. Cass., 14/11/2003, n. 17247; Cass., 25/5/1995, n. 5747, che fa richiamo a Cass., 2/3/1953, n. 631).Si è altresì precisato che la regola posta dall'art. 1181 c.c., se implica che il rifiuto in questione [...]