Benefici fiscali “prima casa”.Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 7 novembre – 4 dicembre 2012, n. 21730
"Il requisito – luogo in cui l'acquirente svolge attività lavorativa- deve essere indicato nell'atto di notaio e dimostrato con la presentazione contestuale della documentazione attestante il possesso dei requisiti" e che con l'atto di rettifica "il contribuente, prima della notifica dell'avviso fiscale, avrebbe dovuto indicare che l'immobile era ubicato nel luogo in cui svolgeva attività lavorativa" o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità" Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza 7 novembre - 4 dicembre 2012, n. 21730Presidente Cicala – Relatore Iacobellis Svolgimento del processo La controversia promossa da (..) contro l'Agenzia [...]