Servitù di passaggio.Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 20 giugno – 23 settembre 2013, n. 21744
Secondo il costante indirizzo della Corte in materia di servitù di passaggio, nel caso in cui il proprietario del fondo servente intenda esercitare la facoltà, prevista dall'art. 841 c.c., di chiudere il fondo per preservarlo dall'ingerenza di terzi, spetta al giudice di merito stabilire in concreto quali misure risultino più idonee a contemperare i due diritti, avendo riguardo al contenuto specifico della servitù, alle precedenti modalità d'esercizio e alla configurazione dei luoghi (v. Cass. nn. 15971/01, 9631/99, 1212/99, 5808/98, 2267/97 e 8536/95). Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 20 giugno - 23 settembre 2013, n. 21744Presidente Triola – Relatore [...]