Evasione fiscale.Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 9 aprile – 10 settembre 2013, n. 37131
La disposizione dell’art. 109, comma 4, prevede che le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che, pur non risultando imputati al conto economico, concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi. Il legislatore ha inteso, dunque, consentire la deduzione dei costi sostenuti al nero anche ove tali costi non risultino dalle scritture contabili, ma da altri elementi, a condizione che questi ultimi siano “certi e precisi”. Per escludere l'applicabilità della disposizione in questione non è, perciò, sufficiente affermare che i costi [...]