Locazione.Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 8 maggio – 13 giugno 2013, n. 14866
L'art. 2 u.c. L. n. 431 del 1998,econdo un consolidato orientamento, va interpretato nel senso che, se il contratto si rinnova tacitamente nella vigenza della nuova legge, per mancanza di una disdetta che il locatore avrebbe potuto fare, ma che non ha fatto, il rapporto resta assoggettato alla nuova disciplina; laddove, invece, la disdetta sia comunque intervenuta tempestivamente, pur se non sostenuta da alcuna particolare esigenza del locatore, come consentito dalla L. n. 392 del 1978, art. 3, il contratto resta soggetto alla disciplina previgente ai sensi della medesima L. n. 431 del 1998, art. 14, u.c.. Pertanto, solo se [...]