Distanze legali.Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 25 ottobre 2012 – 6 maggio 2013, n. 10502
L'art. 894 cod.civ. dispone che il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quella prevista dalla legge. E l'art. 892, terzo comma, cod.civ. prevede che la distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo ove fu fatta la semina. Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 25 ottobre 2012 – 6 maggio 2013, n. 10502Presidente Triola – Relatore San Giorgio Svolgimento del processo 1. - Il giudice di pace di Palermo, in [...]