Risarcimento danni.Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 4 aprile – 10 maggio 2013, n. 11295
La liquidazione del danno è stabilita non in relazione all' inadempimento, ma al fatto illecito della rimozione dei cavi di distribuzione di proprietà condominiale, che ha comportato un costo ed un tempo di ripristino pregiudizievoli per il condominio e per i singoli condomini. Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 4 aprile – 10 maggio 2013, n. 11295Presidente Oddo – Relatore Bursese Svolgimento del processo Con atto notificato in data 18.3.2002 il Condominio di via (omissis), evocava in giudizio avanti al G.d.P di Monza la Tecnoimpianti snc di Michele e Fabio Romano per sentirla condannare al risarcimento dei danni cagionati dalla stessa [...]