Cappotto termico – Trib. Firenze, sez. II, sent., 16 giugno 2022, n. 1842
Gli interventi sulle pareti condominiali di un cappotto termico, a salvaguardia dell'immobile di proprietà esclusiva di alcuni condomini, devono inquadrarsi nell'ambito di applicazione dell'art. 1120 c.c., perché volti "a migliorare la salubrità degli edifici" o "per il contenimento del consumo energetico". Ne discende che tale opera, ai sensi dell'art. 1120 co. 2 c.c., può essere deliberata, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al condominio ed almeno la metà del valore dell'edificio. Trib. Firenze, sez. II, sent., 16 giugno 2022, n. 1842 Giudice Bonacchi Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di [...]