Assemblea di condominio – Trib. Roma, sent., 18 febbraio 2022, n. 2636
In materia di condominio, la disposizione di cui all'art. 1136 co. VI c.c. –secondo cui l'assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione – comporta che ogni condomino ha diritto di intervenire all'assemblea e deve quindi essere messo in condizione di farlo ricevendo l'avviso di convocazione nel termine indicato dall'art. 66 disp. att. c.c., se non è previsto un termine pattizio maggiore (Cass. 22.11.1985, n.5769); il vizio derivante dall'omessa convocazione, incidendo sulla corretta formazione della volontà collegiale, comporta l'annullabilità della delibera, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n.4806/2005), e [...]