Solo il condomino può partecipare all’assemblea – Cass. civ., sez. II, ord., 24 aprile 2023, n. 10824
All'assemblea condominiale deve essere convocato l'effettivo titolare del diritto di proprietà dell'unità immobiliare, indipendentemente dalla avvenuta comunicazione all'amministratore della eventuale vicenda traslativa ad essa relativa, non incidendo la disciplina in ordine alla tenuta del registro di anagrafe condominiale, di cui all'art. 1130, n. 6), c.c., e all'obbligo solidale per il pagamento dei contributi in caso di cessione dei diritti, di cui all'art. 63, comma 5, disp. att. c.c., sull'acquisizione dello status di condomino e sulle conseguenti legittimazioni. Cass. civ., sez. II, ord., 24 aprile 2023, n. 10824 Presidente Manna – Relatore Scarpa Fatti di causa e ragioni della decisione S.M. [...]