Concordato preventivo – Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 5 ottobre 2016 – 12 gennaio 2017, n. 598
Ai fini della presentazione della domanda di concordato cd. prenotativo di cui all’art. 161, 6 comma l.f., deve ritenersi sufficiente la sottoscrizione da parte del debitore nel ricorso della procura al difensore, non occorrendo la doppia sottoscrizione. Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 5 ottobre 2016 – 12 gennaio 2017, n. 598 Presidente Nappi – Relatore Di Virgilio Svolgimento del processo Con sentenza del 7/2-18/3/2014, la Corte d’appello di Napoli ha accolto il reclamo di (…) srl in liquidazione avverso la sentenza del Tribunale, di declaratoria della inammissibilità della proposta di concordato preventivo e del fallimento della società, ritenendo [...]