Locazione ad uso non abitativo – Tribunale di Milano, sez. XIII Civile, sentenza 9 novembre 2016, n. 12427
La giurisprudenza è ormai consolidata nel riconoscere che al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore deve, infatti, considerarsi legittima unicamente nell’ipotesi in cui venga integralmente a mancare la controprestazione da parte del locatore, cioè nel solo caso in cui i vizi della cosa locata comportino un impedimento totale al godimento del bene locato [...]