Fallimento e procedure concorsuali – Corte di Cassazione, Sez. I civ., Sent. n. 26329 del 20/12/2016
La Prima Sezione Civile ha ritenuto senz’altro inammissibile la proposta di concordato preventivo con cessione dei beni per carenza del necessario requisito della fattibilità giuridica, allorquando sia stato disposto, da parte del giudice penale, il sequestro preventivo degli stessi (in tutto o in parte), destinato, secondo il regime del d.lgs. n. 231 del 2001, alla confisca, essendo sottratto al giudice civile il potere di sindacare la legittimità del provvedimento. Presidente: A. Nappi Estensore: F. Terrusi 26329_12_2016