Reati fiscali – Tribunale di Pordenone, sez. Penale, sentenza 30 novembre – 16 dicembre 2016, n. 1282
La carenza di liquidità sopravvenuta esclude in capo al sostituto la volontà di non adempiere in quanto per essa il precedente inadempimento all'obbligo di accantonamento rappresenta la violazione di una condotta idonea a fondare un rimprovero per colpa; ad essa non può conseguire l'affermazione di penale responsabilità, neanche qualora derivi dalla gestione colposamente disaccorta delle risorse economiche della società: per l'ovvia considerazione che in tal caso si verrebbe a sanzionare una condotta commissiva e di natura colposa, antecedente alla situazione tipica di carattere omissivo e doloso (al contrario di quanto accade nel caos in cui l'agente precostituisce volontariamente la situazione [...]