Fallimento – Corte Costituzionale, sentenza 14 dicembre 2016 – 13 gennaio 2017, n. 9

In presenza di una istanza di concordato preventivo, le procedure prefallimentari, anche precedentemente instaurate, devono essere riunite alla prima e la correlativa decisione (di accoglimento) non può essere pronunciata fino a che non si verifichi uno degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 della legge fallimentare (dichiarazione di inammissibilità, revoca dell’ammissione, mancata approvazione, negata omologazione del concordato). Corte Costituzionale, sentenza 14 dicembre 2016 - 13 gennaio 2017, n. 9 Presidente Grossi – Redattore Morelli Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione [...]