Azione revocatoria fallimentare – Corte di Cassazione, Sez. I civ., Sent. n. 25162 del 07/12/2016

La Prima Sezione Civile della Corte, pronunciandosi in tema di azione revocatoria fallimentare e per la prima volta sull’esenzione di cui all’art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., ha affermato che con l’espressione «pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso» il legislatore ha inteso riferirsi esclusivamente al rapporto diretto tra le parti, dando rilievo al mutamento dei termini, da intendersi non solo come tempi, ma anche come complessive modalità di pagamento.  Presidente: A. Nappi  Relatore: R.M. Di Virgilio  Estensore: R.M. Di Virgilio 25162_12_2016