Rifiuti.Attività di demolizione edifici o strade e disciplina dei sottoprodotti- Cass. Sez. III n. 8848 del 23 febbraio 2018
L'attività di demolizione edifici (o strade) - non può essere definita un "processo di produzione" quale quello indicato dalla menzionata norma, con la conseguenza che i materiali che ne derivano vanno qualificati come rifiuti e non come sottoprodotti. Di fatti, il sottoprodotto deve "trarre origine" - quindi provenire direttamente - da un "processo di produzione", dunque da un'attività chiaramente finalizzata alla realizzazione di un qualcosa ottenuto attraverso la lavorazione o la trasformazione di altri materiali (sebbene una simile descrizione non possa ritenersi esaustiva, in considerazione delle molteplici possibilità offerte dalla tecnologia) Cass. Sez. III n. 8848 del 23 febbraio 2018 [...]