Mediazione – Trib. di Savona – Sentenza del 02-03-2017

Gli effetti impeditivi della decadenza sono collegati  alla comunicazione della domanda di mediazione alle parti, e non già al mero deposito della domanda di mediazione presso l’organismo prescelto. Attese le conseguenze così pregnanti per la parte proponente la procedura di conciliazione, l’art. 5 comma 6 del d.lgs.28/2010, prevede che la domanda di mediazione possa essere comunicata direttamente alla controparte “anche a cura della parte istante”, onde evitare che lo stesso possa essere pregiudicato da tempistiche proprie dell’ente di mediazione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SAVONA In composizione monocratica   In persona del Giudice G.O.T. dott.ssa Maria [...]