Revoca giudiziaria dell’amministratore.Sent.27 gennaio 2014 Tr.Fermo; Sent.42/14 Corte di Appello Ancona
Il potere di revoca è riconosciuto all’autorità giudiziaria, previo ricorso di ciascun condomino nella situazione preventivata dal comma 4 dell’art. 1131 c.c., se l’amministratore non renda il conto della gestione ovvero in presenza di gravi irregolarità ed ancora, nell’eventualità di una mancata revoca da parte dell’assemblea. Più precisamente, nell’eventualità in cui sia presentata un’istanza di revoca, non è richiesta la preventiva sollecitazione di una manifestazione di volontà dell’assemblea sui motivi di doglianza del condominio, potendo gli istanti rivolgersi direttamente al giudice competente allo scopo. Nell’ipotesi di accoglimento della domanda da parte dell’Autorità giudiziaria, il ricorrente, per le spese legali, dispone di [...]