Imposta di registro.Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 15 maggio – 28 giugno 2013, n. 16345
L'art. 20 del dPR n. 131 del 1986, secondo cui "l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente" comporta che, ai fini fiscali, la causa reale della volontà negoziale prevale sull'assetto cartolare impresso dalle parti. Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 15 maggio - 28 giugno 2013, n. 16345 Presidente Merone – Relatore Sambito Svolgimento del processo Con sentenza n. 34/10/06, depositata il 7.1.2007, la CTR dell'Emilia Romagna, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato i ricorsi riuniti [...]