Responsabilità contrattuale – Cass. civ., sez. II, ord., 29 gennaio 2026, n. 1996
Nell'edificazione interrata, anche se destinata solo alla presenza non continuativa dell'uomo, come nel caso di garage, box e cantine, specialmente curata deve essere la realizzazione delle opere che ne assicurino la piena impermeabilizzazione, secondo la migliore tecnica del momento. Pertanto, in difetto, in caso di fenomeno diffusivo, ricorre la responsabilità del costruttore, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., nonché quella solidale del progettista e del direttore dei lavori, per quanto a costoro imputabile. Cass. civ., sez. II, ord., 29 gennaio 2026, n. 1996 Presidente Orilia – Relatore Grasso Fatti di causa Il Condominio (omissis) convenne in giudizio, innanzi al [...]