Amianto – TAR Umbria Sez. I n. 75 del 18 febbraio 2019
In tema di cessazione dell’impiego dell’amianto rileva, ai fini dell’applicazione della specifica normativa, che si tratti comunque di strutture suscettibili di "utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto dai quali può derivare una esposizione a fibre aerodisperse" (cfr., premesse al d.m. 6 settembre 1994), indipendentemente dal fatto che esse si trovino, allo stato, inutilizzate. Pubblicato il 18/02/2019 N. 00075/2019 REG.PROV.COLL. N. 00286/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 286 del 2018, proposto da [...]